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(Testo approvato in
via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2000,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2000)
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Disciplina della tutela sanitaria delle
attività sportive e della lotta contro il doping
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Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto di doping)
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della
salute individuale e collettiva e deve essere informata al
rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati
dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29
novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli
previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e
della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio
di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che
possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli
atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping
la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque
idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei
farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta
documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può
essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato
secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di
registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle
specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo
di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa
documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel
rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non metta in
pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping
a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto
delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai
sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle
indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli
organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi
di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con
decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per
i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per
la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla
base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la
ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla
base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza
non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate
con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e
per la tutela della salute nelle attività sportive, di seguito
denominata "Commissione", che svolge le seguenti
attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalità di cui
all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO
e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri
e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le
competizioni e le attività sportive per le quali il controllo
sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4,
comma 1, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e
delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i
controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in
gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci,
sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio
sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e
con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a
programmi di interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela
della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping,
in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali
di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni
pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di
promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle
attività dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei
quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g)
e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni
e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e
n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i),
l) ed m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i
componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3
sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, e restano in carica per un periodo di
quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e
per l’attività della Commissione sono determinati, con il
regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2
miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori per il controllo sanitario
sull’attività sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività
sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori
accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale
riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento
internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata
con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non
possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le
prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere
poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio
dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità,
sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le
disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione
dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive
diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti
organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, sentita la Commissione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni
di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul
laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali,
programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute
nelle attività sportive, individuano i servizi competenti,
avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le
attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti
sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le
associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e
privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle
disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le
sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati
in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia
riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni
disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o
di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione
o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano
ripartiti nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, a
condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati
dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a
predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme
di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e
dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in
essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione dell’attività sportiva curano altresì l’aggiornamento
e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e
degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping.
Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci
appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di
quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1,
sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanità i
dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e
vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture
autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un
apposito contrassegno il cui contenuto è stabilito dalla
Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo,
unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell’apposito
paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività
sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all’atto
della presentazione della domanda di registrazione nazionale,
ovvero all’atto della richiesta di variazione o in sede di
revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che
contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi
farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo
2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di
ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a
conservare l’originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente
legge, nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5
milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra,
assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle
classi previste all’articolo 2, comma 1, che non siano
giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare
le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine
di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano
diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali
farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo
2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo,
al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero
dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali
pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un
dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale,
di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti
dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una
professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione
temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla
condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici
direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali,
società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal
CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca
dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose
servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi
di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle
farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai
dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che
detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul
paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3,
valutati in lire 2 miliardi annue, e dell’articolo 4, valutati
in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno 2000, sono
posti a carico del CONI. L’importo corrispondente ai predetti
oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato
entro il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima
applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato
ai sensi del comma 1 è riassegnato ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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