La materia è regolamentata dal Regolamento Esecutivo (vedi articoli 1-66), consultabile sul sito della Federazione Italiana Pallacanestro (www.fip.it) e su quello della Lega Nazionale Pallacanestro (www.legapallacanestro.it). Per vostra comodità vi alleghiamo un breve sunto dei suddetti articoli.
PREMESSA
Tutte le società partecipanti ai campionati nazionali dovranno assolvere le procedure di riaffiliazione ed iscrizione entro il 6 Luglio 2005.
Nell’ottica di una semplificazione delle procedure, in via sperimentale per l’ a.s. 2005/2006, la riaffiliazione e l’iscrizione ai campionati avverrà con la procedura descritta:
1. Il rinnovo dell'affiliazione precede qualsiasi atto ufficiale della società.
2. Cessa l’obbligo di rinnovare annualmente la domanda di riaffiliazione e di invio del modulo A - RIU.
3. Con l'accertamento, da parte della FIP, del versamento del contributo richiesto, la Società Sportiva viene considerata riaffiliata.
La Società accede al sito www.fip.it, a “FIPonline” ed alla sua area riservata, utilizzando la credenziale di accesso.
Nel periodo 1 luglio 2005 / 06 luglio 2006, selezionando “rinnovo AFFILIAZIONE”, il sistema visualizza il modulo di riaffiliazione (A - RIU), compilato con i dati utilizzati nel precedente anno sportivo. Il modello è stampabile per solo uso locale (richiesta palestre, ad esempio).
Se sono incompleti i dati anagrafici e l’indirizzo ed il telefono del Presidente, del Dirigente Responsabile e dei componenti del Consiglio Direttivo, il sistema ne chiede il completamento; per la correzione di eventuali errori, l’utente può intervenire su tutti i dati, tranne codice Società, denominazione sociale, sede e composizione Consiglio Direttivo. Mediante la funzione “Anagrafica Società”: tutte le modifiche ammesse hanno immediata validità.
Se la modifica che si vuole effettuare prevede un contributo (trasferimento sede, cambio denominazione, trasferimento provvisorio di attività ed altro), il sistema porta alla creazione del relativo modulo cartaceo da stampare, firmare ed inviare secondo le procedure in uso; non possono essere apportate modifiche alla composizione del Consiglio Direttivo.
Le società che modificano il Presidente, il Dirigente Responsabile e i componenti del Consiglio Direttivo devono trasmettere all’Ufficio Affiliazioni, copia dei verbali assembleari relativi alle intervenute variazioni nella composizione degli organi direttivi societari (art.120 del R.O.).
Le società per iscriversi ai Campionati devono:
- procedere al rinnovo dell’affiliazione secondo le modalità sopra indicate;
- adempiere agli obblighi di omologazione del campo così come previsto dagli artt. 73, 74 e 84 del R.E. e da quant’altro previsto dalle presenti disposizioni organizzative;
- osservare gli obblighi previsti dalla Lega, riconosciuta dalla FIP a norma del Titolo VI dello Statuto Federale e alla quale hanno liberamente aderito.
Le società sono tenute ad indicare il colore della maglia prescelto per la disputa delle gare interne; la società ospitata è obbligata ad indossare una divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.
Gli uffici federali verificheranno l’esistenza di eventuali situazioni ostative (stati di morosità e/o lodi arbitrali) prima di procedere all’ammissione al Campionato.
In caso di iscrizione a più Campionati, di cui uno nazionale, le Società devono versare al Comitato Regionale o Provinciale al quale è affidata la gestione del Campionato maggiore, il deposito cauzionale per il massimo Campionato Regionale o Provinciale cui partecipano.
Rinnovi d’autorità (vedi articolo 11 Regolamento Esecutivo)
RINNOVI D’AUTORITÀ NAZIONALI
La scadenza fissata dal Consiglio Federale per i rinnovi di autorità nazionali è il 12 LUGLIO 2005.
Passaggi di Categoria
Tutte le società, comprese le neo promosse e le ripescate, hanno l’obbligo di effettuare il passaggio di categoria, a norma dell’art. 7 del Regolamento Esecutivo, per tutti gli atleti che intendono utilizzare nel campionato nazionale.
Queste sono le modalità da seguire per il rinnovo dei tesserati nazionali:
LISTA ATLETI RINNOVABILI
Si tratta di una sola lista suddivisa nel seguente ordine:
la prima parte per gli atleti di nazionalità italiana tesserati a livello nazionale;
la seconda parte per gli atleti di nazionalità italiana tesserati a livello regionale;
la terza parte per gli atleti di nazionalità straniera di categoria regionale;
la quarta parte per gli atleti svincolati perché nati nel 1973 e precedenti.
Le Liste riportano per ogni atleta il Codice Fiscale, Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita che devono essere controllati ed eventualmente corretti, sulla lista, a cura di ciascuna società, da inviare urgentemente all’ufficio tesseramento atleti competente entro il 12 luglio 2005.
Rinnovo mediante FIPonline
Da quest’anno sarà possibile effettuare il rinnovo degli Atleti utilizzando il sistema FIPonline:
Le società che utilizzano il sistema FIPonline possono effettuare le operazioni di rinnovo d’autorità (e le eventuali, connesse, operazioni di svincolo – cancellazione dalla lista), tanto per i tesserati nazionali che regionali, utilizzando il sistema stesso senza l’ulteriore invio delle liste LRA – N/R agli Uffici Tesseramento Competenti.
L’uso di FIPonline rende inutile la restituzione agli uffici competenti, delle liste trattate ed ogni rinnovo d’autorità effettuato mediante FIPonline genera l’abbuono previsto nelle DOA 2005-2006 sul costo dell’operazione.
Rinnovo “tradizionale” per tesserati nazionali.
Le società che non utilizzano FIPonline, dopo aver controllato la Lista, e dopo aver corretto eventuali errori devono sottoscriverla in ogni sua pagina per accettazione e conferma dati.
Una volta effettuato il controllo, la società per svincolare gli atleti che non vuole ritesserare d’autorità deve apporre una crocetta nell’apposito spazio FORMCHECKBOX e deve, inoltre, barrare l’intera riga dell’atleta che si intende depennare.
La lista dei rinnovabili (LRA) è preindirizzata all’Ufficio Tesseramento Nazionale cui deve essere restituita mediante fax o lettera raccomandata entro il termine ultimo del 12 LUGLIO 2005.
La mancata restituzione della Lista, compilata come sopra indicato, o il non utilizzo di FIPonline, viene assunta come integrale accettazione dei dati presenti nella lista stessa e come conferma della richiesta di rinnovo di tutti gli atleti.
Anche se si utilizza FIPonline, per eventuali atleti mancanti la società deve chiederne l’inserimento entro il 12 luglio 2005 all’Ufficio Tesseramento Nazionale, a mezzo fax (06.6227.6233), aggiungendoli alla lista documentando il titolo di appartenenza; se non viene utilizzata questa procedura l’atleta mancante sarà automaticamente svincolato. (art. 11, comma 4 - Regolamento Esecutivo)
Il mancato versamento della prima rata, nell’ammontare richiesto con apposito bollettino premarcato e precompilato, entro il termine perentorio del 6 luglio 2005 (termine per l’iscrizione a tutti i campionati nazionali) equivale allo svincolo automatico di tutti i tesserati poiché la prima rata include, in particolare, il contributo di riaffiliazione (art. 120 – Regolamento Organico).
Lo svincolo, richiesto o automatico per ritardato pagamento, ha inoltre effetto, come noto, anche sui premi di incentivazione nel senso che la società perde ogni diritto per tutti gli atleti per cui non effettua il rinnovo d’autorità.
Ogni rinnovo di autorità effettuato attraverso l’Ufficio Tesseramento Nazionale viene maggiorato dell’importo definito nelle DOA 2005-2006.
Rinnovo “tradizionale” per tesserati regionali.
Le società che non utilizzano FIPonline, dopo aver controllato la Lista, e dopo aver corretto eventuali errori devono sottoscriverla in ogni sua pagina per accettazione e conferma dati.
Una volta effettuato il controllo, la società per svincolare gli atleti che non vuole ritesserare d’autorità deve apporre una crocetta nell’apposito spazio FORMCHECKBOX e deve, inoltre, barrare l’intera riga dell’atleta che si intende depennare.
La lista dei rinnovabili LRA-R è preindirizzata al Competente Comitato Regionale cui deve essere riconsegnata manualmente o restituita a mezzo raccomandata entro il termine ultimo del 12 LUGLIO 2005.
La mancata restituzione al Comitato Regionale della Lista, compilata come sopra indicato, o il non utilizzo di FIPonline, viene assunta come integrale accettazione dei dati presenti nella lista stessa e come conferma della richiesta di rinnovo di tutti gli atleti, se possibile (Vedi avanti).
Per le società regionali, in mancanza dell’attestato di versamento il Comitato Regionale NON può procedere ad alcuna operazione di tesseramento
La data del versamento condiziona le operazioni di tesseramento possibili:se il versamento è effettuato entro il 12 luglio, il sistema consente di effettuare i rinnovi di autorità a favore della società, mentre se la data del versamento è successiva al 12 luglio il sistema provvede allo svincolo automatico di tutti i tesserati poichè la prima ed unica rata include, in particolare, il contributo di riaffiliazione (art. 120 – Regolamento Organico).
Lo svincolo, richiesto o automatico per ritardato pagamento, ha inoltre effetto, come noto, anche sui premi di incentivazione nel senso che la società perde ogni diritto per tutti gli atleti per cui non effettua il rinnovo d’autorità.
Per eventuali atleti mancanti la società deve chiederne l’inserimento entro il 12 luglio 2005 all’Ufficio Tesseramento Regionale, aggiungendoli alla lista documentando il titolo di appartenenza; se non viene utilizzata questa procedura l’atleta mancante sarà automaticamente svincolato. (art. 11, comma 4 - Regolamento Esecutivo)
Ogni rinnovo di autorità effettuato attraverso l’Ufficio Tesseramento Regionale viene maggiorato dell’importo definito nelle DOA 2005-2006.
La data del versamento condiziona le operazioni di tesseramento possibili:
RINNOVI D’AUTORITÀ STRANIERI REGIONALI
Competente per il PRIMO TESSERAMENTO di questa categoria di atleti (art. 37 comma 1 – Regolamento Esecutivo) è esclusivamente L’Ufficio Tesseramento Nazionale.
L’operazione di rinnovo di autorità ed ogni ulteriore altra operazione di tesseramento (prestito, trasferimento, doppio tesseramento, ecc.) relativa a questa categoria di tesserati diventa degli uffici Tesseramento Regionali e può essere perciò effettuata solo dal competente Comitato Regionale, ad eccezione degli stranieri che nel precedente anno sportivo hanno effettuato il passaggio di categoria, avendone i requisiti, ed ora perciò inseriti nella lista dei rinnovi di autorità nazionali.
Ogni rinnovo di autorità effettuato attraverso l’Ufficio Tesseramento Nazionale o il Comitato Regionale viene maggiorato dell’importo definito nelle DOA 2005-2006.
INVIO STATINO DEFINITIVO
L’Ufficio
Tesseramento competente dopo aver effettuato le opportune verifiche, invia alle
Società che non hanno utilizzato FIPonline lo statino aggiornato, valido
per l’anno sportivo 2005/2006. A quelle che invece utilizzeranno FIP online
potranno procedere in modo autonomo alla stampa dello statino N o R utilizzando
l’apposita funzione.
MODALITA’ SPEDIZIONE TESSERAMENTI GIOCATORI
(vedi articoli 3-7-10 Regolamento Esecutivo)
Per l’inoltro dei tesseramenti ordinari le modalità consentite per la spedizione sono:
- raccomandata
- posta celere
- consegna diretta
Ai fini della validità del tesseramento fa fede la data del timbro postale di spedizione.
Per i passaggi di categoria i mezzi per la spedizione consentiti sono:
- raccomandata
- posta celere
- corriere
- consegna diretta
TESSERAMENTO GIOCATORI
PREMESSA (vedi articolo 1 Regolamento Esecutivo)
Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro.
Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate.
Ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti previsti per la categoria di appartenenza, con particolare riferimento alle norme relative ai giocatori di categoria giovanile ed a quelli provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero.
Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza, salvo deroghe previste per i tornei e gli incontri amichevoli.
Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
TESSERAMENTI ORDINARI GIOCATORI
TERMINI E MODALITÀ DEL TESSERAMENTO ORDINARIO (vedi articolo 3 Regolamento Esecutivo)
I moduli di tesseramento sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive società devono essere spediti entro i termini di tesseramento riportati nelle tabelle.
I termini per il tesseramento ordinario sono:
|
|
Serie B di Eccellenza |
|
Scadenza rinnovi d’autorità |
12/07/2005 |
|
Scadenza 1° periodo ordinario |
22/07/2005 |
|
2° periodo ordinario |
22/08/2005- 02/09/2005 |
|
|
Serie B |
Serie C |
|
Scadenza rinnovi d’autorità |
12/07/2005 |
12/07/2004 |
|
Scadenza 1° periodo ordinario |
27/07/2005 |
30/07/2005 |
|
2° periodo ordinario |
22/08/2005- 02/09/2005 |
22/08/2005- 02/09/2005 |
|
|
Aeronautica Militare |
Ass. Sportiva Luiss |
|
Scadenza rinnovi d’autorità |
12/07/2005 |
12/07/2005 |
|
Scadenza 1° periodo ordinario |
02/09/2005 |
27/07/2005 |
|
Scadenza 2° periodo ordinario |
22/08/2005- 02/09/2005 |
22/08/2005- 19/09/2005 |
Per la Società Ass. Sportiva LUISS, il termine di scadenza del 2° periodo di tesseramento ordinario, limitatamente a quegli atleti che comprovano la propria partecipazione al test di ammissione alla medesima Università, è fissato al 19/09/2005.
I moduli di tesseramento sono reperibili sul sito della Federazione Italiana Pallacanestro (www.fip.it). Devono essere compilati in ogni parte, firmati in originale e non possono essere annullati o sostituiti.
DOPPIO TESSERAMENTO (vedi articolo 5 Regolamento Esecutivo)
Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società e non può sottoscrivere più di un modulo di tesseramento, fatta eccezione per quanto previsto nell’art. 64 del Regolamento Esecutivo.
LIMITE ALLA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI (vedi articolo 6 Regolamento Esecutivo)
Il giocatore senior può prendere parte alle gare dei diversi campionati a cui la sua società partecipi, ma nel momento che ha raggiunto il numero effettivo di tre partecipazioni al campionato superiore, non può più partecipare a gare del campionato inferiore. (Es: 3 gare in C2 da quel momento non può più giocare in promozione.)
All’atleta di Categoria giovanile non si applica tale limitazione se non le ulteriori limitazioni fissati nelle DOA.
PASSAGGI DI CATEGORIA (vedi articolo 7 Regolamento Esecutivo)
Le società partecipanti ai Campionati Nazionali possono avvalersi della possibilità di usufruire di atleti rinnovati regionali o comunque tesserati entro i termini di scadenza per il tesseramento del campionato nazionale a cui partecipano (allegando il modello TN/1 firmato più lo statino regionale).
Deve essere richiesto all’ufficio di tesseramento, entro e non oltre le 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intende utilizzare il giocatore.
Per le ultime due gare della fase di qualificazione e durante i play off / play out, la documentazione prevista dal presente articolo deve essere inviata entro e non oltre il terzo giorno antecedente alla gara esclusivamente ed obbligatoriamente tramite posta celere (vedi comma 7 del sopracitato articolo)
MODALITA’ DI TESSERAMENTO
NUOVO TESSERAMENTO (vedi articolo 10 comma 4 del Regolamento Esecutivo)
Una società che partecipa a campionati di divisione nazionale non professionistica può fare un primo tesseramento nazionale solo a giocatori che abbiano preso parte per almeno due anni a campionati giovanili (leggere il comma 4 del presente articolo per intero).
TESSERAMENTO CONSEGUENTE A TRASFERIMENTO (vedi articolo 12 Regolamento Esecutivo)
Un giocatore previo nulla osta della società di appartenenza può, sottoscrivendo il modulo (T-TRA - trasferimento), trasferirsi ad altra società.
Se un giocatore viene trasferito nei termini ordinari di tesseramento può essere ulteriormente trasferito solo nei suppletivi, oppure nei termini ordinari può tornare in prestito esclusivamente alla società di appartenenza.
TESSERAMENTO CONSEGUENTE A PRESTITO (vedi articolo 13 Regolamento Esecutivo)
Un giocatore previo nulla osta della società di appartenenza può, sottoscrivendo il modulo (T-PRE - Prestito), trasferirsi ad altra società.
Il prestito può essere concesso solo se il giocatore abbia disputato almeno un campionato con la società di appartenenza.
Se il giocatore ha preso parte a gare di campionato non può essere prestato ad altra società, se non nei suppletivi.
Al termine di ogni anno sportivo l’atleta torna automaticamente ad essere vincolato per la società di origine, sempre che questa lo rinnovi.
TESSERAMENTO CONSEGUENTE A MANCATA ISCRIZIONE, RINUNCIA OD ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO (vedi articolo 14 Regolamento Esecutivo)
Nel caso specifico, per il tesseramento ad altra società il giocatore interessato deve inviare una richiesta di istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale, allegando ogni possibile ed opportuna documentazione, come disposto nell’articolo 14 del Regolamento Esecutivo.
TESSERAMENTO CONSEGUENTE A MANCATA UTILIZZAZIONE (vedi articolo 15 Regolamento Esecutivo)
Nel caso specifico, per il tesseramento ad altra società il giocatore interessato deve inviare all’Ufficio Tesseramento Nazionale motivata istanza, nel periodo tra il 1° luglio ed il 30 settembre di ciascun anno sportivo, allegando l’opportuna documentazione, come disposto nell’articolo 15 del Regolamento Esecutivo. La copia integrale dell’istanza deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento.
TESSERAMENTO CONSEGUENTE A CAMBIAMENTO DI RESIDENZA DEL GIOCATORE (vedi articolo 16 Regolamento Esecutivo)
Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando la domanda all’Ufficio Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell’anno, nei casi e con le modalità descritte nell’articolo 16 del Regolamento Esecutivo.
ACCORDI TRA SOCIETÀ PER L’UTILIZZO DEI GIOCATORI (vedi articolo 19 Regolamento Esecutivo)
Alle Società è consentito stipulare oltre agli accordi relativi al trasferimento anche:
COMPROPRIETÀ (vedi articolo 20 Regolamento Esecutivo)
Comproprietà: due società diventano comproprietarie in parti uguali (50%) del giocatore e alla stipula di questa si accordano sulle modalità di utilizzo del giocatore, (indicando per quale società giocherà per l’anno corrente, dal momento in cui firma la comproprietà).
Per i giocatori senior la durata dell’accordo non deve essere superiore a due anni. Con la possibilità di rinnovo per un solo anno.
Se al momento del rinnovo l’atleta non ha compiuto ancora i diciotto anni di età il rinnovo può essere di due anni.
GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE
TESSERAMENTO SPECIALE (vedi articolo 26 Regolamento Esecutivo)
Un giocatore di categoria giovanile, purchè non sia mai stato tesserato, può essere tesserato con un tesseramento speciale, per partecipare esclusivamente a campionati giovanili ,solo dopo il 28 febbraio, tale tesseramento perde ogni efficacia alla fine dell’anno sportivo.
TESSERAMENTO CONSEGUENTE AL PRIMO ANNO TESSERABILE (vedi articolo 27 Regolamento Esecutivo)
La normativa per l’anno 2005/2006 riguarda i nati nel 1992.
Quando la società non rilascia il nulla osta, l’atleta se non ha partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza, può essere tesserato d’ufficio entro e non oltre il 31/10 dell’anno sportivo in corso, per la società richiedente, che dovrà però pagare un contributo di trasferimento per il massimo campionato a cui partecipa, tassa che andrà a favore della società di appartenenza.
ATLETI DI CITTADINANZA STRANIERA (vedi articolo 37 Regolamento Esecutivo)
Si può richiedere il tesseramento di atleti con cittadinanza straniera, solo ed esclusivamente a livello regionale,
allegando la seguente documentazione:
Nota bene
Questa categoria di giocatori non può partecipare a gare in posizione sub-judice.
Comma (5): il giocatore che risulti tesserato da almeno quattro anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, in Italia, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico.
ATLETI CON DOPPIA CITTADINANZA (vedi articolo 38 Regolamento Esecutivo)
Per atleti con doppia cittadinanza si intendono:
I sopracitati atleti possono essere tesserati con apposita documentazione (ogni categoria ha la sua documentazione come specificato nell’articolo 38 del Regolamento Esecutivo) nei campionati nazionali non professionistici, solo se hanno preso parte per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile.
TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI GIOCATORI ITALIANI NON PROFESSIONISTI (vedi articolo 39 Regolamento Esecutivo)
Il giocatore che intende trasferirsi all’estero deve fare richiesta del nulla-osta all’Ufficio Tesseramento Nazionale tramite la Federazione estera presso la quale intende trasferirsi. Il rilascio del nulla-osta è subordinato al consenso scritto della società di appartenenza.
MODALITA’ SPEDIZIONE TESSERAMENTI SUPPLETIVI GIOCATORI (vedi articolo 40 Regolamento Esecutivo)
Per l’inoltro dei tesseramenti suppletivi le modalità consentite per la spedizione sono:
- raccomandata A.R.
- posta celere
- consegna diretta
Ai fini della validità del tesseramento fa fede la data del timbro postale di spedizione.
NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI
I termini per i tesseramenti suppletivi sono:
|
|
I° Periodo
|
II° Periodo
|
|
Serie B di Eccellenza
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 |
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 |
|
Serie B
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 |
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 |
|
Serie C
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 |
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 |
LIMITI DI APPLICAZIONE E MODALITÀ (vedi articolo 40 Regolamento Esecutivo)
Le società partecipanti a campionati nazionali, nei periodi riportati nella tabella, possono tesserare giocatori già tesserati in precedenza per altre società, in caso siano nelle seguenti condizioni:
GIOCATORI CHE HANNO PARTECIPATO A GARE DI CAMPIONATO (vedi articolo 41 Regolamento Esecutivo)
I giocatori che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato con la società di appartenenza possono essere trasferiti nei periodi suppletivi, ad altra società sia nazionale che regionale di serie diversa, o se della stessa serie, anche nello stesso girone.
TESSERAMENTI SUPPLETIVI CAMPIONATI GIOVANILI (vedi articolo 41 Regolamento Esecutivo)
I giocatori di categoria giovanile e quelli seniores ammessi al campionato Under 21 che abbiano partecipato solo a gare di campionato con la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi, per una sola volta, entro il 31 dicembre 2005 ad altra società per partecipare ai campionati Under 21 e giovanili anche se la società con la quale vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società cedente.
Possono chiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con la società che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori. (art. 41/2° comma Regolamento Esecutivo). Per le squadre di categoria eccellenza non è possibile il tesseramento suppletivo di atleti che abbiano già effettivamente partecipato ai campionati della stessa categoria.
ULTERIORI DISPOSIZIONI (vedi articolo 42 Regolamento Esecutivo)
a) Possono richiedere il tesseramento suppletivo anche i giocatori che entro i termini ordinari, siano stati tesserati per la prima volta.
b) I giocatori tesserati, nei termini ordinari a titolo di prestito, nei suppletivi possono tornare alla società madre, con modulo di trasferimento definitivo, oppure possono essere trasferiti, in prestito ad una terza società, con l’assenso delle altre due società, con modulo di secondo prestito suppletivo.
c) Non si possono tesserare più di due giocatori, si può cedere un numero indefinito di giocatori di categoria giovanile, non più di tre atleti di categoria senior che hanno effettivamente partecipato a gare di campionato nazionale.
DELIBERA N. 391 DEL CONSIGLIO FEDERALE DEL 30/04/2005
Alle società partecipanti al campionato nazionale maschile è concesso, per l’anno sportivo 2005/2006, di poter effettuare il tesseramento dei giocatori nel periodo che va dal giorno seguente la data della prima giornata di campionato al 30 marzo dell’anno seguente, con le modalità di seguito riportate:
a) Le società possono tesserare esclusivamente un atleta dal giorno seguente la data della prima giornata di campionato fino all’ultima giornata del girone di andata, in deroga all’art. 42, comma 3, del Regolamento Esecutivo.
b) Le società possono tesserare esclusivamente un atleta dal giorno seguente la data della prima giornata d’inizio del girone di ritorno fino alla data del 30 marzo in deroga all’art. 42, comma 3 del Regolamento Esecutivo.
|
1° Periodo (punto a) |
2° Periodo (punto b) |
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 (Andata)
|
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 (Ritorno)
|
|
1
|
1
|
Le Società che non usufruiscono del tesseramento previsto dal punto a), non potranno tesserare due atleti nel periodo previsto al punto b) e viceversa.
Es:
· se nel primo periodo non si utilizza un tesseramento, nel secondo se ne potrà fare sempre solo uno.
|
1° Periodo |
2° Periodo |
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 (Andata)
|
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 (Ritorno)
|
|
0
|
1 (
|
· se si pensa di non utilizzare il tesseramento del secondo periodo non è possibile farne due nel primo.
|
1° Periodo |
2° Periodo |
|
Dal 03/10/2005 al 08/01/2006 (Andata)
|
Dal 16/01/2006 al 30/03/2006 (Ritorno)
|
|
1 ( |
0 |
INCOMPATIBILITA’ TESSERAMENTO
INCOMPATIBILITÀ (vedi articolo 63 Regolamento Esecutivo)
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, degli Organi di Giustizia centrali e periferici della FIP, gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre non possono essere tesserati come giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali e dei Consiglieri Territoriali atleti e tecnici eletti ai sensi dell’art. 22, comma 4, dello Statuto e gli ufficiali di campo.
Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente per due diverse società. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione prevista dall'art. 173 Regolamento Esecutivo.
Gli allenatori in possesso di tessera GARE non possono sottoscrivere alcun altro tipo di tesseramento.
ECCEZIONI (vedi articolo 64 Regolamento Esecutivo)
Un tesserato può usufruire di un solo tesseramento fatta eccezione delle seguenti deroghe:
a) Giocatore - Allenatore: è consentito esclusivamente in favore della medesima società. Su espressa richiesta del giocatore o allenatore, la Commissione Tesseramento, sentito il parere del CNA, controllato che la doppia attività viene svolta in campionati diversi, autorizza il richiedente a svolgere la doppia attività con società diverse.
b) Giocatore - Dirigente: è consentito esclusivamente in favore della medesima società. Su espressa richiesta del giocatore o dirigente, la Commissione Tesseramento, controllato che la doppia attività viene svolta in campionati diversi, autorizza il richiedente a svolgere la doppia attività con società diverse.
c) Giocatore - Arbitro: il tesseramento è consentito fino al 30° anno di età ed in tal caso l’arbitro non può dirigere partite dello stesso campionato o girone a cui partecipa la sua società.
d) Dirigente - Allenatore: è consentito esclusivamente in favore della medesima società.
Tali eccezioni non saranno consentite per i Presidenti o Dirigenti Responsabili delle società partecipanti a campionati nazionali professionistici e dilettantistici.
Per richiedere la deroga, l’interessato dovrà versare una tassa pari a € 155,00.
SOSPENSIONE DEL TESSERAMENTO (vedi articolo 65 Regolamento Esecutivo)
Un atleta può richiedere alla Commissione Tesseramento la sospensione del suo tesseramento per poter svolgere l’attività di allenatore - dirigente - arbitro. La sospensione termina alla fine dell’anno sportivo. Copia della richiesta deve essere inoltrata alla Società di appartenenza.